conversione in azioni e
estinzione anticipata del prestito obbligazionario
Not. Pier Luigi Fausti
E'
compatibile con la facoltà di conversione in azioni la clausola che
abilita l'organo amministrativo ad estinguere anticipatamente il prestito?
Avrei
cercato di conciliare le due ipotesi concedendo agli obbligazionisti, in caso
di anticipato rimborso del prestito, la facoltà di procedere ad un'anticipata conversione:
ma al cliente non va bene.
Secondo
l’App. Brescia 04.05.1984 (in Vita not., 1984, pag. 471), nel caso non
può invocarsi il principio di autonomia contrattuale e le due clausole
incompatibili, in quanto la seconda vanificherebbe di fatto la facoltà di
conversione.
È – al
contrario – opinabile che la disciplina del prestito obbligazionario sia interamente disponibile perché gli interessi
in gioco sono esclusivamente di natura privata.
Not. Enrico Bevilacqua
Sostiene l'inammissibiltà della clausola anche
Cavallo Borgia ("Società per azioni - Delle obbligazioni", in
Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli, 2000, pag. 148), secondo la
quale la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni sarebbe in
contrasto con il patto di opzione, in base al quale il diritto del
titolare dell'opzione stessa non può essere posto nel nulla dal
comportamento dell'altro contraente (soggetto all'opzione stessa).
Sostengono,
invece, l'ammissibilità della clausola: Campobasso ("Le
obbligazioni", in Trattato Colombo e Portale, Utet, 1988); Domenichini
("Le obbligazioni convertibili in azioni", Giuffrè, 1993),
secondo il quale è una clausola vessatoria (con conseguente applicabilità degli
artt. 1341, c.c., nei rapporti con il singolo sottoscrittore); Colussi ("Problemi
delle obbligazioni convertibili in azioni", in Riv. dir. civ., 1967, I,
pag. 42).
Not. Pier Luigi Fausti
Le
posizioni favorevoli di Domenichini e Campobasso (cfr. per quest'ultimo, pag.
470 del Trattato Portale), sono tali a patto che insieme all'anticipato
rimborso del prestito sia consentita anche una, previa, anticipata conversione
delle obbligazioni.
La
facoltà di rimborso anticipato pura e semplice sottoporrebbe in realtà la
conversione, come giustamente fa notare Not. Paolo Piccoli, ad una
condizione meramente potestativa della società.
Not. Enrico Bevilacqua,
ringrazia
Ti
ringrazio della precisazione, che è importante e che mi avverte della
circostanza che contiene delle inesattezze il testo in mio possesso,
che fa le citazioni in oggetto senza precisare - come avrebbe dovuto - che
Domenichini e Campobasso richiedono comunque la possibilità per gli
obbligazionisti di richiedere la conversione anticipata delle obbligazioni,
qualora la società decida il rimborso anticipato del prestito.
Come
osservi giustamente, è una posizione diversa da quella di chi afferma
l'ammissibilità della clausola "tout court" (posizione - quest'ultima
- da non condividere per le ragioni indicate da Not. Piccoli e da
App. Brescia 04.05.1984, ben motivato).